Art. 1.
(Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.